Crediti formativi: 50 o 90?
Ricordiamo,come da apposita circolare del CNF, le linee di base relative ai crediti necessari per completare il triennio formativo.
Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica ("triennio soggettivo").
L'art. 11 del Regolamento riguarda la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 10.01.2008 per il triennio formativo 2008-2010. Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:
9 crediti per il primo anno formativo (2008);
12 crediti per il secondo anno formativo (2009);
18 crediti per il terzo anno formativo (2010).
A partire dal 1° gennaio 2011, sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.