Misure cautelari e criterio di proporzionalita'
Si ravvisa all'evidenza una frattura logica tra l'enunciazione dei plurimi profili di pericolosità sociale dell'indagato, rilevanti ex art. 274, lett. c), c.p.p., quali descritti nell'ordinanza impugnata (obiettiva gravità della condotta di usura aggravata, consistente lasso di tempo di protrazione della stessa, intensità del dolo che ha sorretto i comportamenti antigiuridici, assenza di remore nella loro realizzazione, insensibilità all'osservanza della legge penale) e la scelta della misura adottata (obbligo di dimora) che ha omesso qualsiasi apprezzamento dei criteri di proporzionalità e adeguatezza cui deve ispirarsi la decisione del giudice ai sensi dell'art. 275 c.p.p. e la correlazione logica di tali parametri con le specifiche esigenze cautelari riscontrate.