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Responsabilità Avv. Casistica
…“La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.”. E laddove questa violazione “consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale”.
Del resto, l’avvocato è tenuto ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che durante lo svolgimento del rapporto, “non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso – dovendo, tra l’altro – sconsigliare il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole”….
Fonte e contenuti integrali http://www.altalex.com
La responsabilità professionale dell’avvocato alla luce della casistica frequente.
Articolo di Fabrizio Plagenza, Avvocato
210821-130321