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Captatore informatico
Il captatore informatico non rientra tra i metodi o le tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto. ..Va escluso che il captatore informatico possa in inquadrarsi tra “i metodi o le tecniche” idonee ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, come tali vietati dall’art. 188 cod. proc. pen. Il trojan horse non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona, non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni, capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità.
…Per quel che riguarda l’eventualità che lo strumento captativo in argomento possa consentire l’intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione (come quelle tra imputato e suo difensore) o produrre, in casi estremi, esiti lesivi della dignità umana, va osservato che tali situazioni non possono incidere “a monte” sulla legittimità del decreto – poiché altrimenti si imporrebbe un requisito non previsto dalla legge – ma si riverberano, “a valle”, sulla inutilizzabilità delle risultanze di “specifiche” intercettazioni che abbiano violato precisi divieti di legge o che, nelle loro modalità di attuazione e/o nei loro esiti, abbiano acquisito “in concreto” connotati direttamente lesivi della persona
e della sua dignità.
Cass. pen.Sez. V, Sent. 30.09.2020,dep.11 novembre 2020, nr. 31604/2020