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Controversie lavoro,periodo feriale
Controversie lavoro, sospensione periodo feriale. Distinzione. “Nel regime introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell’Impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione.”
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza nr.2145/2021 Pubbl.28 gennaio 2021