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Accertamenti firmati digitalmente
Validità degli accertamenti firmati digitalmente e notificati con posta ordinaria. In tema di validità degli atti di accertamento emessi dal Fisco nel biennio 2016-2017, firmati digitalmente e notificati in forma cartacea a mezzo posta, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione dell’art. 2, comma 6 del CAD, nel testo allora vigente, che ammette l’applicazione delle norme del suddetto codice e, dunque, l’apposizione della firma digitale a tali atti. La soluzione ermeneutica accolta valorizza la differenza tra attività accertativa e quella preliminare di verifica e si fonda su argomenti interpretativi sia letterari che sistematici, in base a i quali i giudici di Piazza Cavour precisano che gli accertamenti sono atti emessi all’esito dell’attività di controllo fiscale e non nello svolgimento della stessa. Inoltre, gli stessi giudici evidenziano come l’interpretazione accolta sia suggerita anche dalla successiva modifica al CAD, che ne ha esplicitamente sancito l’applicabilità agli atti di accertamento (art. 2, comma 6-bis). Nel caso di specie, infine, la suprema Corte ha sancito la legittimità della notifica a mezzo posta ordinaria di una copia analogica conforme al documento informatico in quanto la prima presentava l’attestazione di conformità all’originale, concludendo per la cassazione della sentenza impugnato e il rinvio per il riesame al giudice di appello.
– CORTE DI CASSAZIONE.SENT. DEL 21/01/2021 Nr. 1150/5
Fonte: https://def.finanze.it