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	<title>Ordine Avvocati Agrigento</title>
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		<title>La vittoria di Pirro</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:47:07 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AVV]]></category>
		<category><![CDATA[spese giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Illegittima la regolamentazione spese che vanifica il diritto ad agire in giudizio Un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene vanifica il diritto fondamentale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.. È quanto sancisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 5696, depositata il 10 aprile 2012. In particolare, i giudici di Piazza cavour hanno spiegato che un regolamento delle spese ex articolo 92 cpc che sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura superare il valore del bene conseguito non può che risolversi nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto ad agire in giudizio; tale effetto a fortiori si verificherebbe nel caso in cui, ove la parte attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorché di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a quelle del convenuto,che l&#8217;aveva costretta ad agire in giudizio. La vicenda nasce dal ricorso di un condomino che aveva chiesto e ottenuto, contro un altro dei condomini, il rilascio di [...]]]></description>
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		<title>Truffa del falso timbro</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:32:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[GiurN]]></category>
		<category><![CDATA[falsa presenza lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Licenziamento disciplinare a seguito di timbratura presenza fraudolenta di colleghi di lavoro. Ove il  il dipendente di un&#8217;azienda timbri  il cartellino di altri dipendenti  assenti dal luogo di lavoro, viene meno il vincolo fiduciario che lega il lavoratore all&#8217;azienda, rendendo legittimo il licenziamento per giusta causa, e senza preavviso. Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da (&#8230;) e (&#8230;) proposta nei confronti della società (&#8230;) avente ad oggetto l&#8217;impugnativa del licenziamento disciplinare loro intimato, in data 11 dicembre 2001, dalla predetta società in ragione della timbratura in uscita del badge ad opera del (&#8230;) anche per il (&#8230;) e la (&#8230;) non presenti in azienda. La Corte partenopea accertava, sulla base delle dichiarazioni -ritenute circostanziate puntuali e concordanti- rese dai testi (&#8230;) e (&#8230;) ed il (&#8230;) il giorno 27 novembre 2011 il (&#8230;) ed il (&#8230;) benché risultanti regolarmente al lavoro sino alle ore 16,45, ora in cui il (&#8230;) timbrò in uscita i loro cartellini marcatempo, in realtà erano stati di fatto assenti dallo stabilimento per l&#8217;intera giornata lavorativa, così come asserito nelle lettere di contestazioni. Tanto, sottolineava la Corte territoriale, doveva asserirsi per la [...]]]></description>
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		<title>Fermo amministrativo, opposizione</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avvincente</dc:creator>
				<category><![CDATA[GiurN]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione fermo amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[FERMO AMMINISTRATIVO EQUITALIA, Pagamento sanzione per violazione al codice della strada Giurisdizione del Giudice Ordinario   Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 6 aprile 2012.   Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento   CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONI UNITE CIVILI (omissis …) Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso (…) proposto d’ufficio dalla: Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia (…) -ricorrente non costituitosi in questa fase- Contro EQUITALIA ETR S.P.A. -controricorrente non costituitosi in questa fase- (…) … &#60;&#60;con sentenza del …  2008 il giudice di pace  di Pizzo  … avverso il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati in favore di Equitalia in relazione a crediti connessi a violazioni al codice della strada – ha declinato la giurisdizione a favore della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente; con ordinanza … depositata il 21.1.2011 la Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia ha sollevato conflitto negativo  di giurisdizione sul rilievo che, con ordinanza n. 14831/2008, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di fermo di [...]]]></description>
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		<title>Emissioni moleste</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzacu</dc:creator>
				<category><![CDATA[GiurN]]></category>
		<category><![CDATA[immissioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Fumi, odori, livelli tollerabili, configurabilita&#8217;. Cassazione penale , sez. III, sentenza 04.05.2012 n° 16670 Quando i fumi e gli odori sprigionati dalla cottura dei cibi di un bar molestano la famiglia che abita l’appartamento, nei pressi del quale passa il tubo di scarico della cucina, il gestore dell’esercizio è responsabile per il reato di “emissioni moleste”. Ciò anche se gli accertamenti sono stati eseguiti sotto la vigenza di un’altra gestione del bar, se la famiglia molestata non ha sollevato alcun reclamo nei confronti della nuova gestione, e se il provvedimento comunale che autorizza l’esercizio attesta che le immissioni non avrebbero potuto raggiungere livelli di intollerabilità. Riferimenti normativi: art. 674 c.p.  (Fonte: Massimario.it &#8211; 19/2012. Cfr. nota di Laura Biarella) Altalex.com]]></description>
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		<title>Figli uguali in tribunali diversi</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:15:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AVV]]></category>
		<category><![CDATA[diritto famiglia osservatorio]]></category>

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		<description><![CDATA[Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Comunicato 17 maggio 2012 Figli uguali in tribunali diversi: il Senato fa un passo avanti e due indietro  Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge 2805 sull’unificazione dello stato giuridico di tutti i figli, indipendentemente dalla nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio prevedendo una ampia delega al Governo per la revisione di tutte le disposizioni nei codici contrastanti con il principio di uguaglianza giuridica nella filiazione Il disegno di legge &#8211; già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall&#8217;unificazione dei disegni di legge n. 128, 2051, 2122 e 2836 &#8211; ora tornerà alla Camera per l’approvazione definitiva. Si tratta di una tappa fondamentale per la costruzione di un sistema giuridico moderno ispirato ai principi della laicità e della uguaglianza che eliminerà quelle ingiustizie e quelle ingiustificate disparità di trattamento che ancora permangono in questo settore. Manca tuttavia nel disegno di legge una qualsiasi indicazione di quale dovrà essere il giudice che si occuperà delle controversie sulle persone e sulla famiglia. E tutto quindi resterà come prima sul versante della distribuzione di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, nonostante l’unificazione dello stato giuridico dei figli. E [...]]]></description>
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		<title>Interdizione e mediazione</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:11:31 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[GiurL]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione partecipazione interdetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Mediazione. Convocazione di persona interdetta. Legittimazione del tutore,autorizzato dal G.T. Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Trib.Varese 13.02.2012]]></description>
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		<title>Tribunale,sede e sezioni</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:58:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AVV]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale sede e sezioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Tribunalini del Milanese spogliati delle cause: rinvio al 4 ottobre per impugnare gli atti del Csm La battaglia si sposta sulle tabelle di Palazzo dei Marescialli che &#8220;recepiscono&#8221; l&#8217;accentramento nella sede del capoluogo lombardo. Nuova puntata e nuovo rinvio per la telenovela dei tribunalini del Milanese spogliati delle cause dalla sede centrale del capoluogo lombardo. Ora bisognerà aspettare l&#8217;udienza fissata a giovedì 4 ottobre dall&#8217;ordinanza 1289/12 del Tar per venire a capo della controversia che contrappone all&#8217;ufficio milanese gli avvocati e gli amministratori locali di Rho (in prima linea il sindaco Pietro Romano), Legnano e Cassano d&#8217;Adda, dopo il trasferimento definitivo dalle sedi periferiche a quella centrale dei processi civili dichiarativi e cognizione e dei procedimenti penali con rito ordinario monocratico. Il punto è che, nel frattempo, le tabelle organizzative sono state modificate con espresso riferimento anche alla distribuzione degli affari tra sede centrale e distaccata operata dal presidente del tribunale di Milano ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 48 quinquies dell&#8217;ordinamento giudiziario. E l&#8217;atto del presidente del Tribunale meneghino da ultimo adottato costituisce un provvedimento pedissequamente esecutivo (qui disponibile come documento correlato) di quello emesso da Palazzo dei Marescialli. Insomma: non è stata risolutiva l&#8217;udienza che si è svolta [...]]]></description>
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		<title>Molestie con cellulare</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:57:49 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AVV]]></category>
		<category><![CDATA[molestie cellulare]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione ritiene configurabile  la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). nel caso in cui  un soggetto  pubblicizzi un numero di telefono cellulare di altra persona ,all&#8217;insaputa del titolare dell&#8217;utenza, su un sito internet dedicato allo scambio di  messaggi  di carattere sessuale, con conseguente ricezione della vittima inconsapevole di numerose telefonate moleste provenienti da terzi ignoti. Il Tribunale aveva condannato l&#8217;imputata alla pena di Euro 100 di ammenda per la violazione dell&#8217;art. 660 c.p., ritenendo che la condotta  integrasse la contravvenzione in esame anche se il disturbo alla persona era  stato causato non direttamente dall&#8217;imputata ma dalle telefonate moleste effettuate da terzi. La donna ricorreva in Cassazione lamentando l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 660 c.p. in quanto le telefonate moleste erano state effettuate da terze persone in modo del tutto indipendente dalla sua volontà. La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato e conferma la condanna per la contravvenzione di cui all&#8217;art. 660 c.p. ma dichiara la prescrizione. Cass. I, dep. 21 dicembre 2011, nr. 47667 Pres. Giordano &#8211; Rel. Capozzi]]></description>
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		<title>Truffe online,competenza</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:56:37 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[GiurN]]></category>
		<category><![CDATA[truffe online]]></category>

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		<description><![CDATA[Competenza territoriale in caso di truffa nelle vendite on-line. Nelle false vendite on line sono ravvisabili quegli artifici e raggiri che consentono di differenziare la condotta truffaldina da un mero inadempimento contrattuale. Commette,pertanto, il reato di truffa e non un semplice inadempimento contrattuale chi abbia venduto su Internet un bene mai inviato all&#8217;acquirente ma di cui abbia ricevuto il pagamento del prezzo mediante una ricarica PostePay rendendosi poi irreperibile. Truffa vendita online-Pagamento mediante ricarica di carta Postepay &#8211; Momento consumativo e competenza territoriale. Nelle ipotesi di truffa realizzata su piattaforma elettronica (Ebay e simili),  nelle quali il pagamento del bene acquistato avvenga mediante ricarica di una carta Postepay, essendo ignoto il luogo in cui l&#8217;agente ha conseguito il profitto competente è il giudice del luogo di residenza dell&#8217;imputato, ai sensi dell&#8217;art. 9 c.p.p. Trib. Aosta, 29 settembre 2011, Giud. Tornatore Giurisprudenza non pacifica  in quanto in altre fattispecie e&#8217; stato individuato  il  locus commissi deliciti nel luogo in cui viene realizzata l&#8217;operazione di ricarica e, quindi, nel luogo in cui ha sede l&#8217;ufficio postale utilizzato per il pagamento.]]></description>
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		<title>Ipoteca fiscale</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enzacu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVV]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca fiscale]]></category>

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		<description><![CDATA[Opposizione alle ipoteche fiscali:termini perentori. (Cassazione, sentenza n. 7051/2012) Avv.Diego Conte L’iscrizione ipotecaria è uno degli atti di tutela delle pretese erariali più odiosi, soprattutto perché spesso si tratta di un’azione compiuta da Equitalia di nascosto e della quale il contribuente viene a conoscenza soltanto molto tempo dopo, quando, ad esempio, intende vendere l’immobile o chiedere un finanziamento. Contro di essa è possibile senza dubbio proporre opposizione. Essa, tuttavia, deve rispettare le rigorose e complicate regole procedurali poste dalle diverse disposizioni e, soprattutto, i termini in esse previsti. Su tale argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 7051/2012 nella quale, oltre a ribadirsi l’impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie illegittime, è stata anche sottolineata la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima deve essere proposta. Tale tipo di azione, infatti, è da qualificarsi come impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., disposizione che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già iniziata. Punto in comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine di 20 giorni dal compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia. La Corte di [...]]]></description>
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